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Assicurazione Responsabilità Civile Professionale

L’Assicurazione Responsabilità Civile Professionale è un obbligo fissato dal D.P.R. 137/2012 “Riforma delle Professioni” (art.5 (1)) della cui esistenza i liberi professionisti devono rendere noto il cliente al momento del conferimento dell’incarico professionale con indicazione degli estremi di polizza e relativo massimale. Tale obbligo è scattato dal 15/08/2013 : . Gli unici ad aver ottenuto una proroga (per motivi diversi) sono i medici e gli avvocati. Dagli Architetti agli Ingegneri, dai Dottori Commercialisti agli  Agronomi, Geologi, (vedi lista delle professioni regolamentate), , ogni libero professionista deve avere una polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Con questa polizza i Liberi Professionisti risultano tutelati a fronte di richieste di risarcimento per errori, omissioni, negligenza professionale, e responsabilità contrattuale.

Oltre all’obbligo imposto dalla legge, ecco 2 buoni motivi per sottoscrivere  una polizza di Responsabilità Civile Professionale:

  • Tutela dei clienti per errore del libero professionista
  • Tutela del patrimonio del libero professionista

Chi non si assicura commette un illecito disciplinare che dovrà essere sanzionato dai Consigli nazionali.

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Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo di Assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva..
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.